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Lavoro 27 Settembre 2022

Contribuzione figurativa per aspettativa parziale o in modalità oraria

Come funziona l’accredito della contribuzione figurativa per carica sindacale ex L. 300/1970 e la fruizione dell’aspettativa per parte soltanto dell’orario di lavoro; lo spiega l’Inps con il messaggio n. 3265/2022.

L’Inps fa presente che sono pervenuti numerosi quesiti riferiti a richieste di riconoscimento di accredito figurativo ex L. 300/1970 per periodi connotati da specifiche peculiarità, che riguardano gli iscritti alla gestione privata. Per quanto concerne i dipendenti pubblici, la regolamentazione dei permessi, delle aspettative e dei distacchi sindacali è demandata alla contrattazione collettiva, con l’obbligo di garantire l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori come stabilito dall’art. 50 D.Lgs. 165/2001. Gli artt. 7 e 12 del CCNQ del 7.08.1998 disciplinano la fruizione dei periodi di aspettativa sindacale non retribuita e dei distacchi sindacali; in particolare, il citato art. 7 “flessibilità in tema di distacchi sindacali” ha previsto al comma 1 che i distacchi sindacali possono essere fruiti dai dirigenti sindacali anche frazionatamente ovvero in misura percentuale, per periodi non inferiori a 3 mesi ciascuno. Il successivo art. 12 “titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità”, al comma 1, rinvia al criterio di flessibilità previsto dall’art. 7, per quanto riguarda la modalità di fruizione dell’aspettativa sindacale non retribuita. In questi casi l’accredito figurativo è commisurato alla percentuale di aspettativa sindacale non retribuita fruita; analoga previsione non sussiste per i lavoratori...

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