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Lavoro
31 Luglio 2020
I controlli attraverso guardie giurate o agenzie investigative
Il datore del lavoro può scegliere questa attività di controllo solamente con scopi di tutela del patrimonio aziendale e, per tali motivi, è possibile anche utilizzarli per controllare i propri dipendenti per accertare il compimento di illeciti.
L'art. 2 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) prevede che il datore di lavoro possa impiegare le guardie giurate soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale; pertanto esse non possono accedere ai locali dove si svolge l'attività lavorativa durante l'espletamento delle mansioni, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di tutela del patrimonio aziendale. La violazione della disposizione sopra richiamata comporta non solo la sospensione della guardia giurata dal servizio, ma anche l'irrogazione di una sanzione penale in capo al datore di lavoro inadempiente.
Il successivo art. 3 pone, inoltre, un generico divieto di effettuare controlli occulti sullo svolgimento dell'attività lavorativa (“i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”) e il suo mancato rispetto implica l'impossibilità per il datore di lavoro di utilizzare quanto segnalato dal personale di vigilanza al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.
Nel tempo, alcune pronunce della Corte di Cassazione hanno ammesso i c.d. “controlli difensivi” a tutela del patrimonio aziendale: il datore di lavoro, infatti, può, direttamente o tramite un'agenzia investigativa, effettuare un controllo sul lavoratore, purché non con l'obiettivo di verificare il corretto svolgimento della prestazione,...