Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Agosto 2026
Controlli e ravvedimento: tributi erariali e comunali a confronto
La ricezione di un questionario o la notifica di atti istruttori (PVC o schema d’atto) non preclude, per i tributi erariali, l’accesso al ravvedimento operoso. Nei tributi comunali, invece, il questionario costituisce già avvio dell’accertamento e blocca la regolarizzazione spontanea.
Tributi erariali Ravvedimento ordinario - L’art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997 consente l’applicazione di una sanzione ridotta finché la violazione non sia stata oggetto di constatazione o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. L’art. 13, c. 1-ter amplia ulteriormente la possibilità di ravvedimento, consentendolo anche dopo la constatazione, purché non sia stato notificato l’atto di liquidazione e di accertamento compresa la notifica dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 (e 54-bis D.P.R. 633/1972).Per le violazioni commesse dal 1.09.2024, le riduzioni applicabili sono le seguenti:- 1/9 del minimo, ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione;- 1/8 del minimo, ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione;- 1/7 del minimo, ravvedimento oltre tale termine ma prima della notifica dei controlli automatizzati.La ricezione di un questionario, di una richiesta di documenti o di un invito al contraddittorio non preclude, allo stesso modo, la regolarizzazione, poiché non rappresenta constatazione della violazione. Il contribuente può quindi ravvedersi anche dopo tali comunicazioni, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie previste dall’art. 13.Atti istruttori e compliance - La notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema d’atto nell’ambito di un...