Tenuto conto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679, e previo parere del Garante della privacy, le direttrici del Decreto sono tre:
- diritti del contribuente, le loro modalità di esercizio non devono arrecare un “pregiudizio effettivo e concreto all’obiettivo di interesse pubblico”, vale a dire che il contribuente non può farli valere quale mezzo per sfuggire ai controlli fiscali. In merito, il Decreto richiama espressamente gli articoli del Regolamento: “Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato”, “Diritto di accesso dell’interessato”, “Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”, “Diritto alla limitazione di trattamento” e “Diritto di opposizione”;
- disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale per il perseguimento delle finalità di prevenzione e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
- misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, incluse le misure tecniche di sicurezza e organizzative per garantire il sistema di trattamento dei dati.
- dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;
- dataset: insieme dei dati selezionati per verificare, applicando tecniche e modelli di analisi coerenti con i criteri di rischio prescelti, la presenza di rischi fiscali;
- dataset di controllo: insieme delle posizioni fiscali dei contribuenti, caratterizzate dalla ricorrenza di uno o più rischi fiscali, nei confronti dei quali potranno essere avviate le attività di controllo ovvero le attività finalizzate a stimolare l’adempimento spontaneo;
- rischio fiscale: il rischio di comportamenti attuati in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o le finalità dell’ordinamento tributario;
- indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti presenti nel dataset di controllo;
- interessato: la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;
- trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insiemi di dati personali;
- pseudonimizzazione (detta anche “anonimizzazione”): trattamento effettuato in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’ausilio di informazioni aggiuntive, a condizione che quest’ultime siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- titolari del trattamento: Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza;
- banche dati: archivi dei dati nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate e quelli di cui è titolare la Guardia di Finanza.
