Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Febbraio 2026
Controllo a distanza: il primato dello statuto sui decreti tecnici
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota 16.02.2026, n. 1511, in risposta al parere richiesto in merito all’applicazione del D.M. 269/2010, che nel regolare l’attività degli istituti di vigilanza sancisce l’obbligatorietà dell’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione.
L’art. 4 L. 300/1970, comunemente noto come Statuto dei Lavoratori, rappresenta il fulcro del delicato equilibrio tra il potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro e il diritto alla riservatezza e alla dignità del lavoratore. Originariamente concepito per limitare il controllo "visivo" tramite telecamere, la norma ha subito una profonda revisione con il D.Lgs. 151/2015, che ne ha aggiornato il perimetro applicativo alle sfide dell’era digitale. L'attualità dell'art. 4 risiede nella sua capacità di governare tecnologie pervasive come il GPS, i software di monitoraggio e l'algoritmo.La distinzione fondamentale introdotta dal legislatore riguarda gli "strumenti di lavoro", per i quali non è richiesto l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa, a patto che siano strettamente necessari alla prestazione. Tuttavia, la linea di confine tra ciò che "serve per lavorare" e ciò che "serve per controllare" è divenuta sottile, rendendo necessari costanti interventi interpretativi da parte dell'INL.La nota dell'INL (riscontro a DIL NORD n. 462/2026) affronta una questione complessa riguardante il settore della vigilanza privata. Il quesito verte sulla possibilità di equiparare i sistemi GPS in dotazione alle guardie giurate a "strumenti di lavoro", escludendo così la procedura autorizzatoria prevista dall’art. 4, c. 1. La tesi a favore dell'esclusione poggia sul D.M. 269/2010, il quale impone agli istituti di vigilanza che operano in determinati...