Il contribuente che trasferisce la residenza all’estero è tenuto ad effettuare l’iscrizione all’Aire. Solo quando tale iscrizione risulta verificata per almeno 183 giorni nell’anno ci si è “spogliati” della residenza fiscale italiana e da questo momento è possibile assolvere gli obblighi fiscali italiani solo sui redditi (eventualmente) prodotti nel territorio dello Stato. Pertanto, l’iscrizione all’Aire, da una parte, costituisce il principale requisito formale necessario ma non sufficiente per comprovare il proprio status di non residente nel territorio dello Stato; dall’altra, risulta strumentale per il monitoraggio dei contribuenti italiani che lasciano l’Italia e per la verifica dell’effettività del trasferimento all’estero.
L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta sul concetto di residenza fiscale e possibile trasferimento con 2 circolari: n. 304/E/1997 e n. 140/E/1999.
La circolare n. 304/E/1997 era volta a fornire le linee guida per il contrasto del fenomeno di trasferimento fittizio della residenza all’estero. In questa circostanza l’Amministrazione ha ribadito l’irrilevanza della sola iscrizione all’Aire e la necessità per gli organi preposti all’accertamento, al fine di individuare l’effettiva residenza fiscale del soggetto iscritto all’Aire, di valutare l’eventuale mantenimento in Italia...