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Accertamento, riscossione e contenzioso 14 Luglio 2026

Controllo formale: termini e questionari pre-accertamento

La documentazione richiesta nel controllo formale ex art. 36-ter sarà valutata dall’Agenzia delle Entrate anche se trasmessa oltre il termine di 30 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.

Con il comunicato stampa del 10.07.2026, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha informato che l’Agenzia delle Entrate ha recepito le istanze presentate dall’organismo rappresentativo, riconoscendo le criticità operative degli studi professionali nel pieno della stagione dichiarativa.

Controllo formale ex art. 36-ter e richieste dell’Agenzia - Tra la fine di maggio e il mese di giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato numerose richieste di esibizione documentale relative al periodo d’imposta 2023, nell’ambito del controllo formale disciplinato dall’art. 36-ter D.P.R. 600/1973. Le comunicazioni fissavano in 30 giorni dal ricevimento il termine per trasmettere la documentazione necessaria, richiamando l’art. 6, c. 5 dello Statuto del contribuente.
La concentrazione delle richieste in un periodo già gravato da scadenze fiscali e amministrative ha generato difficoltà operative negli studi professionali, impegnati nella gestione della stagione dichiarativa e dei versamenti.

Criticità emerse e soluzioni proposte dal Consiglio nazionale - Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha segnalato all’Agenzia delle Entrate le criticità derivanti dalla tempistica adottata, evidenziando come il termine di 30 giorni si collochi in una delle fasi più complesse dell’anno per gli studi.
L’interlocuzione istituzionale ha prodotto un chiarimento rilevante considerato che l’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine indicato nelle comunicazioni. A tal proposito sono state fornite istruzioni agli Uffici territoriali affinché non procedano alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto o sia in scadenza immediatamente prima del periodo di sospensione estiva. La documentazione potrà essere inviata senza effetti pregiudizievoli anche nei primi 15 giorni di settembre, tenuto conto del periodo in cui le richieste sono state recapitate.

Perplessità applicative: il differimento si applica anche ai questionari pre-accertamento? Il chiarimento dell’Agenzia si inserisce nel solco delle disposizioni sulla sospensione dei termini dal 1.08 al 4.09, ma riguarda espressamente le richieste documentali del controllo formale. Rimane tuttavia da comprendere se il medesimo principio possa estendersi anche ai questionari fiscali previsti dall’art. 32, c. 1, n. 4) D.P.R. 600/1973, utilizzati per acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
In via ordinaria, la risposta ai questionari deve essere trasmessa entro 15 o 30 giorni dalla ricezione, secondo quanto indicato nell’atto istruttorio. Si tratta quindi di tempistiche, in alcuni casi ancora più brevi rispetto a quelle previste per la raccolta della documentazione necessaria per l’accertamento ex art. 36-ter, che incidono in modo significativo sull’operatività degli studi professionali, soprattutto quando le richieste vengono recapitate, come spesso accade, nel periodo dichiarativo.
In tale ottica il Consiglio nazionale avrebbe potuto includere anche tale casistica nel confronto con l’Agenzia, considerato che le richieste di questionario rappresentano una componente strutturale dell’attività istruttoria e pongono esigenze organizzative analoghe, se non maggiormente impegnative, a quelle delle richieste documentali del 36-ter.
La comunicazione dell’Agenzia pertanto riguarda esclusivamente le richieste documentali del controllo formale e non affronta il tema dei questionari fiscali, poiché tale profilo non è stato oggetto delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale. Rimane pertanto aperto un problema interpretativo che meriterebbe, a parere di chi scrive, un ulteriore approfondimento istituzionale.