Il controllo giudiziale sulle irregolarità gestorie opera anche in fase di liquidazione e può essere attivato dal socio che abbia un interesse concreto a tutelare la corretta amministrazione e l’integrità del patrimonio sociale.
La ricostruzione dei principi che governano il controllo giudiziale sulle irregolarità gestorie consente di definire con precisione le condizioni di attivazione del rimedio e l’ambito oggettivo della sua operatività. In primo luogo, è un dato acquisito che la legittimazione ad agire spetta al socio ogniqualvolta sussista un interesse concreto e attuale alla rimozione di condotte idonee a compromettere la gestione o il patrimonio sociale. La qualità di socio è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione, senza che sia richiesto un accertamento sull’estraneità dell’istante alla gestione in periodi precedenti: ciò che rileva è la permanenza di un interesse qualificato rispetto alla situazione denunciata, anche quando le irregolarità riguardino fasi successive alla cessazione di eventuali ruoli operativi.Un ulteriore evoluzione, più recente, del principio attiene all’estensione del rimedio alla fase di liquidazione della società. La liquidazione non segna una sospensione del regime di controllo, poiché costituisce una fase disciplinata dagli stessi principi di corretta amministrazione propri della vita attiva della società. I liquidatori, pur orientati alla conservazione e alla realizzazione dell’attivo, esercitano poteri che incidono direttamente sull’integrità del patrimonio e sono dunque soggetti a vigilanza giudiziale quando emergano irregolarità gravi. La continuità del controllo riflette la natura unitaria della funzione gestoria, che...