Sebbene le ragioni sottostanti alle disposizioni della legge siano più che comprensibili, concordiamo sul fatto che è del tutto improprio trasferire ai committenti l'attività di controllo. Peraltro, tali attività si trasformano in doveri di controllo altrimenti sanzionati, in supplenza dell'attività normalmente esercitata dalla competente Amministrazione Pubblica. Ma a fronte di questa corvée, quali benefici sono stati trasferiti ai committenti? Nulla. Perlomeno, quando venne introdotta la riscossione per ritenuta, al committente era stata consentita una minima dilazione nel versamento all'Erario. È forse sbagliato pretendere, come minimo, che il committente in regola possa contare su istruzioni chiare? Su procedure al passo con i tempi fornite dall'Amministrazione, unica parte a disporre della base dati?
Ebbene, la circolare dell'Agenzia delle Entrate, indispensabile per capire l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, è stata diramata solo il 12.02, a pochi giorni dalla scadenza per il versamento delle prime ritenute sottoposte agli oneri di controllo. Nei giorni successivi l'Agenzia ha poi iniziato a rilasciare i certificati di sussistenza, che esonerano gli appaltatori dal regime dei controlli.
Tali certificati dal nome improbabile (ma tutti li chiamano DURF) assumono un ruolo fondamentale perché esonerano l'appaltatore dal fornire al committente i propri dati, anche sensibili, e il committente dall'impostare una procedura di controllo di tali dati. Se già l'idea di sottoporre a controllo fiscale il proprio fornitore è odiosa, chiediamoci anche con quale stato d'animo i committenti potranno verificare che le ritenute sui compensi pagati ai lavoratori dell'appaltatore siano state correttamente versate.
Chiaro che sarebbe molto più semplice avere un certificato dal quale emerge che l'appaltatore è affidabile. Possibilità prevista dalla norma, ma quanto concreta? Questo certificato, rilasciato su un modello predeterminato di cui al provvedimento delle Entrate 6.02.2020, n. 54730, è finalmente disponibile all'Agenzia delle Entrate. Nei primissimi giorni la struttura pareva incapace di fornire rapidamente il certificato, e in alcuni casi sembrava stentasse a comprendere l'urgenza stessa della richiesta, ma adesso basta andare all'ufficio competente, richiedere il certificato e poi ritirarlo secondo i tempi di ciascuno sportello territoriale. Già, occorre andare in ufficio. Questo è uno dei punti dolenti perché, almeno per il momento, la promessa di rendere disponibile telematicamente il certificato è stata disattesa.
La legge non prevede espressamente una procedura per il rilascio digitale del certificato, ma è chiaro l'area informatica dell'Amministrazione Finanziaria dovrebbe farsi parte diligente. In attesa di uno scatto di modernità siamo ancora nel limbo, tornati alle code allo sportello, per adempiere a una richiesta davvero abnorme.
