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Diritto 23 Febbraio 2021

Controversa l’operatività del riconoscimento forfetario dei costi

Il maggior reddito accertato attraverso le indagini bancarie, non può essere depurato delle spese determinate forfetariamente, senza che sia fornita una specifica prova da parte del contribuente.

In materia di determinazione del carico d’imposta ai fini dell’imposizione diretta, il Fisco è obbligato a riconosce una diminuzione del reddito in una misura percentuale determinata forfetariamente rispetto ai costi di produzione sostenuti, soltanto qualora ci si trovi al cospetto di una metodica accertativa basata sul c.d. accertamento induttivo "puro", disciplinato ai sensi dell’art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973. Nelle altre casistiche accertative, compreso l’accertamento analitico o analitico presuntivo (tipico nel caso di ricorso a indagini finanziarie) la piena prova del sostenimento di eventuali costi grava invece interamente a carico del contribuente ispezionato; per contro, al Fisco viene preclusa la possibilità di procedere con un riconoscimento, ancorché forfetario, dei costi che si presumono comunque sostenuti. Sul tema, la VI^ Sezione Civile della Cassazione (ordinanza 25.01.2021, n. 1528) ha negato valenza a quell'impostazione che si ostina a sostenere il principio in base al quale il maggior reddito accertato da indagini bancarie deve essere logicamente depurato delle spese che si presumono sostenute, da determinarsi forfettariamente pur in assenza di una specifica prova da parte del contribuente. Tale posizione è pienamente condivisibile, soprattutto in termini di rigore dell’impostazione logico-giuridica che segue i complessi dettami normativi imposti dal legislatore riguardo ai riscontri...

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