Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Novembre 2025
Controverso rapporto tra processo penale e processo tributario
La Cassazione ritiene che la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” produca effetti nel processo tributario solo in relazione alle sanzioni, senza incidere sul tributo.
Per la Cassazione (tra le altre, ordinanza 24.07.2025, n. 21081) la sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, nel processo tributario limita la sua rilevanza alla sola comminazione della sanzione, ma non dilata i suoi effetti al tributo. Pur essendo stata rimessa al giudizio dirimente delle Sezioni Unite che, a oggi, non si sono pronunciate, la questione, per i principi di diritto sulla significatività indiziaria delle prove nei 2 processi tributario e penale che coinvolge, richiede un attento esame.La Cassazione (in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite) in ordine all’applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 ha delineato un’interpretazione (a dir poco originale) che limita la rilevanza assolutoria della sentenza al solo comparto sanzionatorio, scindendo la sorte del tributo che rimarrebbe in tal modo soggetto alle regole processuali e allo standard probatorio del rito tributario. Nel processo tributario, quindi, il tributo potrebbe venire dichiarato dovuto, ma la relativa condotta (omissiva o commissiva) non venire punita, perché il fatto non sussiste. Indubbiamente un connubio di rara logicità sillogistica. Ora e al di là dei vari temi relativi al principio generale sull’autonomia dei 2 processi (che proprio il suddetto art 21-bis D.Lgs. 74/2000 sembra aver decisamente incrinato), quello che emerge dalla vicenda processuale in esame, come sottolineato anche in Dottrina (Marco Di Siena), è la...