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Lavoro 09 Novembre 2020

Convalida dimissioni: mater semper certa, pater numquam

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 25.09.2020, n. 749 ha fornito la propria interpretazione dell'art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001, con riferimento alla fuoriuscita volontaria del lavoratore padre durante i primi 3 anni di vita del bambino.

L'art. 55 D.Lgs. 151/2001 prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'art. 54, c. 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio”. La sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav., n. 11676/2012 ha posto il problema della necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre. L'INL, in maniera perentoria, sgombra il campo da equivoci ricordando che “la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesta dalla lettera della norma”. La posizione dell'Ispettorato è confortata dalla ratio della norma, che vuole offrire una tutela rafforzata per salvaguardare la genuinità della scelta della lavoratrice o del lavoratore (interpello Min. Lavoro n. 28/2014). La Cassazione, però, evidenzia una palese contraddizione nell'impianto normativo dovuta alla stratificazione degli interventi, sia in relazione all'art. 54, c. 7 (divieto di licenziamento), sia in relazione all'art. 55, c. 2...

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