Convenzione Italia-Usa: serve la prova concreta del beneficiario
La Cassazione è tornata a esprimersi sul concetto di beneficiario effettivo ai fini dell’art. 12 della Convenzione Italia-USA, ribadendo che l’onere della prova grava sul sostituto d’imposta e che non bastano attestazioni formali. Rilevante anche il coordinamento con il transfer pricing.
In tema di ritenute su royalties corrisposte a soggetti non residenti, ai fini dell’applicazione dell’aliquota convenzionale ridotta (ex art. 12 della Convenzione Italia-USA), grava sul sostituto d’imposta l’onere di provare che il percettore estero sia il “beneficiario effettivo”, inteso quale soggetto dotato di reale disponibilità giuridica ed economica dei proventi. In tal senso non è sufficiente la produzione di certificati di residenza o relazioni di revisione di parte; il giudice di merito deve esaminare criticamente gli elementi fattuali dedotti dall’Amministrazione. Sussiste, inoltre, omessa pronuncia ove il giudice non si esprima sulla questione della congruità dei canoni ai sensi dell’art. 110, c. 7 del Tuir e dell’art. 12, par. 7 della Convenzione. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 666/2026.La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una S.r.l., quale sostituto d’imposta, per il recupero di maggiori ritenute su royalties corrisposte nel 2015 alla consociata statunitense LLC. La società italiana aveva applicato la ritenuta convenzionale dell’8% prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-USA, in luogo di quella ordinaria del 30% (ex art. 25, c. 4 D.P.R. 600/1973). L’Ufficio contestava la spettanza del beneficio convenzionale, ritenendo non dimostrata la qualità di “beneficiario effettivo” in capo alla società americana e ravvisando criticità nella documentazione contabile e nei...