Diritto del lavoro e legislazione sociale
28 Giugno 2024
Convivenza tra procedimento penale e disciplinare
Il procedimento disciplinare e il procedimento penale, sebbene possano intersecarsi rispetto alla medesima condotta, godono di completa autonomia e separazione delle valutazioni della condotta illecita.
I medesimi fatti e/o condotte illecite possono essere oggetto, ricorrendone i presupposti, di 2 distinti procedimenti sanzionatori aventi completa autonomia e separazione nelle valutazioni: il procedimento penale e il procedimento disciplinare.
Il primo naturalmente punta a colpire fatti o condotte particolarmente gravi e tali da richiedere l’adozione di misure punitive; il secondo, invece, trova la propria ratio negli obblighi di diligenza e fedeltà del prestatore d’opera, nonché nell’indiscutibile vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro subordinato.
I due procedimenti in argomento godono di un granitico principio giurisprudenziale generale secondo cui vi è un autonomo percorso di valutazione delle condotte, sicché il giudicato penale, ad esempio, non preclude, nella diversa sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice. Il principio in argomento trova fondamento nella diversità dei presupposti dei 2 procedimenti e delle rispettive responsabilità, talché, a mero titolo esemplificativo, un’eventuale assoluzione in sede penale non è idonea a determinare un’automatica archiviazione del procedimento disciplinare in quanto il medesimo illecito, ancorché non rilevante per la configurazione della fattispecie incriminatrice, potrebbe integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare.
Tuttavia, in sede di efficacia della...