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Lavoro 24 Marzo 2021

Coordinamento e cooperazione tra imprese, il ruolo del committente

Ai fini della responsabilità ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 va individuata la condotta che tale soggetto avrebbe dovuto tenere per evitare l'infortunio.

Il committente risponde del danno subito dal dipendente dell'appaltatore ogni volta che eserciti un'indebita ingerenza nell'esecuzione dell'attività oggetto d'appalto e che determini con la propria condotta una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza. La colpa per l'elusione delle norme si ravvisa in presenza di un nesso causale tra inadempienza ed evento lesivo a condizione che la presenza del soggetto terzo sul luogo e al momento dell'evento non risulti anomala, atipica o eccezionale. L'art. 26 D.Lgs. 81/2008 vuole assicurare la massima tutela individuale per chi opera nell'ambiente di lavoro e all'interno del ciclo produttivo del committente, garantendo coordinamento e cooperazione tra imprese nell'attuare le misure di tutela dai rischi. Il principio è ribadito nella sentenza di Cassazione Penale 24.02.2021, n. 7087 che si pronuncia sul ricorso proposto dal legale rappresentante di un'azienda, condannato come il datore di lavoro per l'infortunio mortale del dipendente di un'impresa subappaltatrice incaricata del trasporto di armadi metallici. Imputato per non aver indicato nel documento di valutazione dei rischi i pericoli connessi alle operazioni di carico né fornito la supervisione alla fase di ancoraggio con proprio personale e per l'assenza di informativa nei confronti dell'appaltatore rispetto alle caratteristiche dell'oggetto e alle corrette modalità di...

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