In seguito al D.L. 18/2020, entrato in vigore il 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento al sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse con l’emergenza Epidemiologica del Covid -19”, l’INL ha pubblicato la nota n. 2221 con i primi chiarimenti operativi. Da tenere a mente, anche per le conseguenze future, il passaggio che riguarda la sospensione dei termini.
In base al D.L. 18/2020, sono sospesi i termini per l’impugnazione dei licenziamenti; a decorrere dal 17.03.2020 per 60 giorni, non possono essere avviate le procedure per i licenziamenti collettivi e per lo stesso periodo è in vigore il divieto di licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966. La nota ribadisce che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04.2020” e si fa carico di elencare i principali procedimenti sui quali incide il decreto “Cura Italia”. L’INL precisa che sono sospesi o differiti, dal 23.02.al 15.04, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza e in particolare: i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 (contestazione violazioni) e al termine indicato all’art. 28 (prescrizione quinquennale); il termine per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 (sospensione attività imprenditoriale) nonché degli artt. 12, 16 e 17, D.Lgs. 124/2004 (diffida accertativa, disposizione personale ispettivo e comitato per i rapporti di lavoro); termine per la trattazione del ricorso ex art. 16 D.P.R. 1124/1965 (diffida denuncia Inail); termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 D.Lgs. 124/2004 (prescrizione obbligatoria) e all’art. 20 D.Lgs. 758/1994 (prescrizione) con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”; il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 D.P.R. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale.
Con questa nota e con le misure organizzative adottate, l’INL si adegua alla prescrizione che impone alle pubbliche amministrazioni di “assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
