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Lavoro 10 Aprile 2020

Coronavirus, l'Ispettorato si adegua

La nota 24.03.2020, n. 2221 ha fornito le prime indicazioni operative con riferimento alle norme che incidono sulle attività di competenza dell’INL dopo l’entrata in vigore del decreto "Cura Italia".

In seguito al D.L. 18/2020, entrato in vigore il 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento al sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse con l’emergenza Epidemiologica del Covid -19”, l’INL ha pubblicato la nota n. 2221 con i primi chiarimenti operativi. Da tenere a mente, anche per le conseguenze future, il passaggio che riguarda la sospensione dei termini.
In base al D.L. 18/2020, sono sospesi i termini per l’impugnazione dei licenziamenti; a decorrere dal 17.03.2020 per 60 giorni, non possono essere avviate le procedure per i licenziamenti collettivi e per lo stesso periodo è in vigore il divieto di licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966. La nota ribadisce che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04.2020” e si fa carico di elencare i principali procedimenti sui quali incide il decreto “Cura Italia”. L’INL precisa che sono sospesi o differiti, dal 23.02.al 15.04, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza e in particolare: i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 (contestazione violazioni) e al termine indicato all’art. 28 (prescrizione quinquennale); il termine per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 (sospensione attività imprenditoriale) nonché degli artt. 12, 16 e 17, D.Lgs. 124/2004 (diffida accertativa, disposizione personale ispettivo e comitato per i rapporti di lavoro); termine per la trattazione del ricorso ex art. 16 D.P.R. 1124/1965 (diffida denuncia Inail); termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 D.Lgs. 124/2004 (prescrizione obbligatoria) e all’art. 20 D.Lgs. 758/1994 (prescrizione) con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”; il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 D.P.R. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale.
Con questa nota e con le misure organizzative adottate, l’INL si adegua alla prescrizione che impone alle pubbliche amministrazioni di “assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.