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Lavoro 31 Dicembre 2021

Corretta regolamentazione dei tirocini dei dottori commercialisti

Il Consiglio nazionale (con nota 10.12.2021, n. 228) ha fornito alcune delucidazioni sui casi in cui il tirocinio è richiesto quando mancano meno di 6 mesi al termine degli studi.

Il quesito che il 20.10.2021 è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) verteva su un tema specifico: i richiedenti domandavano se “in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, è possibile svolgere un periodo di tirocinio inferiore ai 6 mesi durante l’ultimo anno di un corso di studi in convenzione universitaria, con il prolungamento del periodo di tirocinio dopo il conseguimento della laurea triennale/magistrale fino al compimento dei 18 mesi di tirocinio complessivo”. Il tutto è nato dal fatto che alcune università contestano tale possibilità poiché negli articoli delle convenzioni universitarie attuative viene indicato specificatamente lo svolgimento del tirocinio semestrale “durante l’ultimo anno di corso di studi”. Innanzitutto, è bene inquadrare dal punto di vista normativo il tema in questione. L’istituto del tirocinio per attività nell'ambito di specifici ordini professionali è regolato dall’art. 6, D.P.R. 137/2012 che, al c. 1, prevede la sua obbligatorietà “ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, per una durata massima di 18 mesi”. Il successivo c. 4 stabilisce, invece, che il tirocinio “può essere svolto per i primi 6 mesi, in presenza di specifica convenzione...

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