Correzione degli errori contabili: ristretto l'ambito di applicazione
Il decreto correttivo ridefinisce ambito applicativo, tempistiche ed effetti fiscali delle rettifiche, con importanti limiti per imprese senza revisione legale obbligatoria.
La recente approvazione del decreto correttivo collegato alla riforma fiscale, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 20.11.2025, ha introdotto una revisione profonda del regime fiscale applicabile agli errori contabili. Una modifica attesa ma che, nella prassi, restringe in modo significativo il perimetro dei soggetti che possono beneficiare della semplificazione. Un punto centrale è che la rilevanza fiscale della correzione è riconosciuta solo quando la revisione legale del bilancio è obbligatoria. Un cambiamento che esclude una vasta platea di imprese che negli ultimi anni aveva fatto affidamento su un meccanismo più elastico.Il quadro precedente, derivante dal D.L. 73/2022 e dalla L. 197/2022, permetteva ai soggetti in derivazione rafforzata e sottoposti a revisione legale di imputare fiscalmente gli effetti della correzione direttamente nell’esercizio in cui avveniva la rettifica. Il vantaggio era evidente: si evitava la presentazione di dichiarazioni integrative per gli esercizi in cui l’errore era stato commesso. Nonostante ciò, le incertezze applicative erano rimaste frequenti e la nuova disciplina cerca di allineare prassi e finalità del legislatore, seppur con una portata più limitata. Secondo quanto inserito nel nuovo c. 1-ter dell’art. 83 del Tuir, la norma non riguarda solo chi applica la derivazione rafforzata. L’ambito è più ampio, almeno teoricamente. Tuttavia, la Relazione illustrativa chiarisce che resta comunque indispensabile che la...