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Lavoro
25 Novembre 2019
Costituzione, Cassazione e minimi salariali
La Suprema Corte chiarisce che ai lavoratori delle società cooperative deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine.
La mancanza nel nostro ordinamento di una legge sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale e di conseguenza sull'efficacia dei contratti collettivi, alimenta dubbi e incertezze. Come sempre accade, i giudici sono costretti, quando chiamati in causa, a riempiere i vuoti normativi. Sulla questione dei minimi salariali e del richiamo alla concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo la Corte di Cassazione, con la sentenza 4951/2019, è intervenuta in materia di garanzia dei minimi retributivi per i lavoratori dipendenti dalle cooperative.
La Suprema Corte riprende, facendolo suo, il principio già contenuto nella sentenza 51/2015 della Corte Costituzionale. In sostanza, si ribadisce che i contratti collettivi non hanno efficacia erga omnes, ma che i minimi salariali in essi previsti costituiscono il riferimento necessario per garantire la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art 36 Cost. Siamo di fronte a una sentenza che interpreta lo spirito della legge.
I Giudici di legittimità individuano nella contrattazione collettiva delle associazioni comparativamente più rappresentative un parametro fondamentale ai fini dell'individuazione dei minimi salariali da applicare, senza però dimenticare il principio costituzionale del pluralismo sindacale e della libertà di contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è libero di applicare ai propri dipendenti un CCNL diverso,...