Nella causa posta di fronte al Tribunale di Perugia, un’organizzazione sindacale (OS), associata a Confsal, chiede di accertare la condotta antisindacale tenuta da un’azienda, ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, stante il diniego di costituzione di una RSA. Nel predetto ricorso l’OS esplicita diversi aspetti della propria strutturazione, nazionale e territoriale, ritenendosi dunque meritevole di rientrare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative.In relazione a questa vicenda preme anzitutto ricordare che l’art. 19 L. 300/1970, che regola appunto la costituzione delle RSA, richiama come soggetti attivi, nella versione vigente, le “associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”; con D.P.R. 312/1995, all’esito di Referendum, è stata infatti cassata l’ipotesi che prevedeva quali soggetti promotori le “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.Venendo alla decisione del Giudice di Perugia, lo stesso specifica anzitutto di non riscontrare la sussistenza di una lesione alla norma statutaria, esponendo un percorso logico di ricostruzione dell’attuale sistemazione normativa e giurisprudenziale sul tema. Il giudicante, quindi, “ritiene che la doglianza non abbia fondamento in quanto, allo stato, l’organizzazione sindacale ricorrente non possiede i requisiti per potere essere titolare delle prerogative di cui all’art. 19 dello...