RICERCA ARTICOLI
Diritto 31 Marzo 2023

Costituzione tardiva del resistente e mancanza di cause ostative

Se il resistente si costituisce in ritardo l’unica preclusione attiene alla decadenza dalla proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

L’art. 23 D.Lgs. 546/1992, titolato “costituzione in giudizio della parte resistente”, prescrive all’ente impositore, all'agente della riscossione e ai soggetti nei cui confronti è stato proposto il ricorso tributario, di costituirsi in giudizio nel termine di 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato. Tuttavia, dalla violazione del termine (ordinatorio e non perentorio), deriverebbe esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio e di proporre istanza per la chiamata di terzi. Da tale assunto consegue che al medesimo soggetto resistente permane il diritto di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti. Non si ritiene che tali evenienze comportino in alcun modo una lesione del diritto di difesa del contribuente, a maggior ragione nel caso in cui lo stesso abbia lasciato spirare il termine per depositare "documenti", "memorie illustrative", "brevi repliche scritte". In particolare, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 546/1992, viene stabilito che: i documenti possono essere depositati fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione; le memorie illustrative possono essere depositate fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione; le eventuali brevi repliche scritte, solo caso di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.