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Lavoro 17 Giugno 2020

Covid-19, le molte regole (e contraddizioni) sui luoghi di lavoro

La fase più acuta della pandemia pare almeno temporaneamente superata, ma restano tuttora in campo difficoltà applicative irrisolte legate a una legislazione che assume i contorni di un “work in progress”.

Se risulta ormai chiaro che in caso di decesso o assenza dal lavoro per oltre 40 giorni a causa di contagio da Covid-19 non esiste alcun automatismo nel riconoscere la responsabilità oggettiva civile e penale ai ruoli di vertice aziendali, nonostante l'evento sia a fini risarcitori inquadrato dall'Inail come infortunio, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare l'adeguatezza e corretta applicazione delle misure di contenimento prescritte.
La L. 5.06.2020, n. 40 di conversione del cosiddetto “decreto Liquidità” ha stabilito all'art. 29-bis che il protocollo anti-contagio contestualizzato nella specifica realtà conferisce presunzione di conformità agli obblighi di tutela previsti. Il contesto pandemico, tuttavia, rende complicata la ricostruzione degli eventi: raramente, se non in ambienti che registrano un evidente rischio biologico professionale, si individua con certezza il rapporto diretto causa-effetto, considerato che il contagio può avvenire anche in ambito extra-lavorativo.
Altro elemento critico è il proliferare di linee guida e disposizioni regionali che, in vigore per periodi limitati di tempo, comportano il continuo aggiornamento delle misure e dei documenti per uniformarsi agli indirizzi delle diverse ordinanze.
Possono essere di ausilio a una rapida analisi di conformità le apposite check-list elaborate dalle ASL, che simulano i requisiti richiesti e verificati dall'ente territorialmente competente in sede di controllo: possono costituire una traccia per la costruzione del fascicolo documentale che riporta i contenuti del protocollo, eventualmente integrato da fotografie di ambienti e layout, postazioni di lavoro e percorsi, zone di carico e scarico e aree comuni, dall'informazione fornita attraverso la segnaletica, dai presidi disponibili e dalla cartellonistica esposta. A integrazione, procedure e registri utilizzati (ad es. nella sanificazione), ordini di servizio e verbali sottoscritti per attestare l'avvenuta formazione all'uso o la consegna dei DPI, sono strumenti operativi ben noti e ricorrenti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
La sorveglianza sanitaria, infine, deve farsi carico dei lavoratori fragili in relazione a età e stato di salute per valutare l'idoneità alla mansione. Il rischio elevato per i lavoratori anziani e con patologie o malattie croniche coesistenti è il tema “caldo” della nuova Direttiva (UE) 2020/739 del 3.06.2020 che ha inserito il SARS-CoV-2 nel Gruppo 3, tra gli agenti biologici noti per il potenziale patogeno in base ai dati clinici ed epidemiologici disponibili, che riguardano caratteristiche, modalità di trasmissione del virus e fattori di rischio.
Il livello “intermedio” riconosciuto è correlato alla capacità di provocare malattie gravi nell'uomo e un rischio serio ai lavoratori, alla facilità di diffusione e a profilassi e trattamenti disponibili ed efficaci. Nel caso di Covid-19 tali condizioni in realtà non esistono perché il virus è tuttora poco noto e mancano farmaci specifici ed un vaccino.
La scelta di escludere l'allerta massima ha scatenato più di una reazione, anche se l'Italia rispetto ad altri Paesi ha finora attribuito al virus il Gruppo 2, corrispondente a un basso livello di contagio e a cure efficaci e certe.
Alla luce della gravità della pandemia e della necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro, è previsto il recepimento accelerato delle disposizioni entro il 24.11.2020, invitando gli Stati membri ad anticipare se possibile la scadenza.