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Lavoro
04 Giugno 2020
Covid-19: quadro sanzionatorio e responsabilità
In caso di mancata applicazione delle misure anticontagio previste dai protocolli condivisi, il D.L. 16.05.2020, n. 33 prevede unicamente sanzioni amministrative e la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
L'emergenza Covid-19 ha visto la necessità da parte delle imprese non solo di riorganizzare la propria attività, ma anche di affrontare una realtà del tutto imprevedibile, con rischi di responsabilità penale non solo per la persona fisica. Nella cornice della salute e sicurezza sul lavoro proprio in relazione agli effetti dell'epidemia hanno ripreso quota strumenti volontari come Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) che, se adottati preventivamente e correttamente attuati, evitano pesanti conseguenze pecuniarie, interdittive e reputazionali.
Il decreto “Cura Italia” prevede la copertura assicurativa Inail per chi contrae l'infezione “in occasione di lavoro” (con possibile estensione all'infortunio “in itinere” e all'attività a distanza), esponendo potenzialmente il datore di lavoro a responsabilità penale per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e nei casi estremi per omicidio colposo (art. 589 c.p.), con l'aggravante se si evidenzia una violazione di norme antinfortunistiche.
L'onere della prova è a carico dell'assicurato ad esclusione di alcune categorie a rischio elevato, professioni sanitarie o a contatto con l'utenza, per le quali opera una presunzione semplice di contagio d'origine professionale. Restano i dubbi sulla valutazione del nesso di causalità, considerato che dal momento del contagio allo sviluppo della malattia...