Il decreto Cura Italia ha previsto un'indennità (che non concorre alla formazione del reddito) per i dipendenti che hanno lavorato in sede durante l'emergenza.
L'art. 63 D.L. 18/2020 ha previsto che ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, per il mese di marzo 2020, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti in sede nell'arco del mese. E' utile precisare che, ai fini di un'esatta identificazione della platea di destinatari, il decreto rimanda all'art 49, c. 1, del Tuir, quindi i beneficiari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente in senso stretto, ossia quei redditi “che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. Sono quindi esclusi i pensionati, nonostante le pensioni (art. 49, c. 2) siano in effetti considerate reddito da lavoro dipendente, ma è ovvio che il bonus vada ad appannaggio dei lavoratori in attività, secondo la ratio dello spostamento fisico nelle sedi ordinarie. Ne sono, infine, esclusi tutti gli assimilati al lavoro dipendente che il Tuir elenca all'art. 50.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione, non è necessario che il lavoratore faccia alcuna richiesta; è infatti stabilito che i sostituti riconoscano,...