RICERCA ARTICOLI
Imposte dirette 29 Settembre 2026

CPB 2026-2027: il rinnovo salva le nuove compagini societarie

Sul concordato preventivo biennale, le risposte dell’Agenzia delle Entrate: la deroga per i nuovi soci a basso reddito in caso di rinnovo, il vincolo sui debiti tributari e il recupero degli interessi sulle rate già pagate in caso di decadenza.

Tra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di un evento organizzato dalla stampa specializzata, un gruppo cospicuo ha riguardato il concordato preventivo biennale e, in particolare, le modifiche introdotte dall’art. 28 D.Lgs. 148/2026 (decreto Omnibus) in materia di cause di cessazione ed esclusione per le società e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir.La novità centrale riguarda l’art. 21, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 13/2024, che fa cessare il concordato quando la compagine sociale aumenta di numero, salvo il subentro di più eredi in caso di decesso: il correttivo ha introdotto ora una deroga per chi rinnova l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, salvaguardando l’ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro. Applicato a un caso concreto di studio associato, il principio porta a queste conclusioni: l’ingresso di un nuovo associato senza partita Iva non fa cessare il CPB se si tratta di rinnovo e il neo-associato rispetta la soglia reddituale, mentre in prima adesione fa comunque cessare il regime; l’ingresso di un associato già titolare di propria partita Iva e già aderente al CPB determina cessazione dal 2027, salvo che anche per lui il reddito 2026 non superi i 35.000 euro; la cessazione dell’attività individuale di un associato che resta nella compagine...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.