Come è noto, il concordato preventivo biennale si configura come un accordo tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, basato su una proposta formulata da quest'ultima. L'obiettivo è garantire certezza fiscale al contribuente e un gettito stabile all'Erario. Tuttavia, il mancato rispetto degli impegni assunti può avere conseguenze drastiche, che vanno ben oltre la semplice iscrizione a ruolo delle imposte non versate.
La criticità principale emerge dall'art. 22, c. 1, lett. e) D.Lgs. 13/2024, che disciplina la decadenza dal concordato. In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente non si trova di fronte a una mera iscrizione a ruolo delle somme non pagate, bensì alla decadenza dall'intero accordo. Questo significa che tutti i benefici e le certezze fiscali derivanti dal concordato vengono meno, esponendo il contribuente a potenziali accertamenti per l'intero biennio oggetto dell'accordo. È cruciale comprendere che questa decadenza può scattare anche per importi residuali o per meri errori di calcolo nella determinazione degli importi da versare. Non esiste una soglia minima di tolleranza: anche un'omissione di pochi euro potrebbe teoricamente far decadere l'intero accordo. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate effettua un controllo automatizzato delle somme versate ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973. Questo controllo è finalizzato a verificare...