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Accertamento, riscossione e contenzioso 04 Luglio 2026

CPB e perdite: quando il risultato negativo è riportabile

Nel CPB le perdite pregresse restano utilizzabili, mentre il risultato negativo ordinario del biennio non si riporta, salvo le perdite da rettifiche tipizzate ex art. 16, incidendo sulla convenienza dell’adesione.

Il concordato preventivo biennale è un istituto di fiscalità predittiva che sostituisce, per il periodo di efficacia dell’adesione, la centralità del risultato effettivo con quella del reddito accettato. Il nodo critico più significativo emerge quando l’impresa, pur avendo aderito al patto fiscale, chiude l’esercizio con una perdita ordinaria. La disciplina dell’art. 16 D.Lgs. 13/2024, infatti, definisce il reddito d’impresa oggetto di concordato partendo dalle regole del Tuir, ma sterilizzando componenti estranee o rettificative rispetto alla base ordinaria della proposta. Restano escluse dal reddito concordato, con successiva variazione del relativo importo, plusvalenze, sopravvenienze, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, oltre agli utili e alle perdite da partecipazioni rilevanti secondo la norma. Il perimetro delle rettifiche si è poi ampliato, includendo la maggiorazione del costo del lavoro e, da ultimo, le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria collegati al nuovo iperammortamento. Il reddito concordato, quindi, non coincide con il risultato contabile, ma con una grandezza fiscale rettificata, costruita per isolare il rendimento tipico dell’impresa e coordinare il patto fiscale con le principali misure agevolative.

Il regime delle perdite evidenzia, inoltre, l’asimmetria del CPB. Le perdite pregresse conservano rilievo fiscale e possono ridurre il reddito concordato secondo gli artt. 8 e 84 del Tuir, nei limiti ordinari previsti per il loro utilizzo e fermo il minimo imponibile di 2.000 euro. Diverso è il risultato negativo ordinario maturato nel biennio concordato. Se non deriva dalle rettifiche tipizzate dall’art. 16, resta assorbito dal reddito accettato. L’impresa può quindi pagare imposte pur in presenza di una perdita economica effettiva, senza generare un importo fiscalmente riportabile negli esercizi seguenti.
Questa soluzione è conseguenza strutturale dell’istituto. Il CPB sterilizza le oscillazioni ordinarie del risultato effettivo. L’impresa che aderisce acquista certezza sul carico fiscale, ma accetta anche il rischio che il reddito reale risulti inferiore alla proposta. In tale prospettiva, la perdita ordinaria del biennio è fiscalmente consumata all’interno del patto.

Resta quindi una distinzione normativa essenziale. La perdita ordinaria maturata nel biennio concordato, se espressione del risultato gestionale effettivo, rimane assorbita dal reddito accettato e non genera un importo fiscalmente riportabile. Diverso è il caso delle perdite fiscali determinate ai sensi dell’art. 16, c. 2 D.Lgs. 13/2024, ossia derivanti dal saldo delle componenti specificamente considerate dalla norma. In questa ipotesi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2024, par. 3.2, conferma che, pur restando dovuto il reddito minimo di 2.000 euro, la perdita eccedente può essere riportata nei periodi futuri.
La differenza incide sulla valutazione di convenienza dell’adesione. Un’impresa con redditività stabile può beneficiare della prevedibilità del CPB. Un’impresa esposta a volatilità dei margini, tensioni finanziarie o cicli settoriali negativi deve invece misurare il rischio di una perdita non recuperabile. La scelta richiede una simulazione che confronti reddito concordato, perdite pregresse disponibili, aliquota sostitutiva, tassazione ordinaria residua e scenario economico atteso.

In conclusione, il concordato preventivo biennale non neutralizza tutte le perdite allo stesso modo. Le perdite pregresse restano utilizzabili perché appartengono alla storia fiscale dell’impresa. La perdita ordinaria maturata nel biennio, invece, non sopravvive al reddito concordato. Solo le perdite generate dalle rettifiche tipizzate mantengono capacità di riporto. È qui che il concordato mostra il suo lato insidioso: promette stabilità, ma può trasformare la perdita economica in un costo fiscale definitivo, privo di memoria e senza recupero negli anni successivi.