Procedure concorsuali 29 Novembre 2025

Cram down fiscale e meritevolezza nel concordato

La giurisprudenza di merito ritiene che nel concordato in continuità la meritevolezza soggettiva non sia più parametro di ammissibilità: il giudice deve valutare convenienza e legalità della proposta, non il passato fiscale dell’impresa.

La sentenza della Corte d’Appello di Bari del 21.10.2025, resa in sede di reclamo ex art. 51 del Codice della crisi, affronta uno dei nodi più delicati del concordato in continuità aziendale: il ruolo della meritevolezza, specie quando l’impresa debitrice è coinvolta in contestazioni tributarie o penali.Il caso nasce dall’opposizione dell’Agenzia delle Entrate all’omologazione di un concordato in continuità indiretta, fondato sull’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda e sulla destinazione delle somme oggetto di sequestro penale al pagamento del debito fiscale.Secondo l’Agenzia, le presunte condotte distrattive e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti avrebbero reso l’impresa “non meritevole” di accedere alla procedura, in contrasto con i principi della Direttiva Insolvency e con gli artt. 88 e 112 del Codice della crisi.La Corte respinge tale tesi, chiarendo che gli addebiti penal-tributari, ancora sub iudice, non incidono sul giudizio di omologazione: il Tribunale aveva accertato che i creditori erano stati compiutamente informati delle vicende societarie e che non vi erano atti in frode o omissioni informative ostative. La Corte d’Appello ribadisce che la meritevolezza non è più un requisito soggettivo legato alle pregresse condotte dell’imprenditore, ma si traduce nella serietà del piano e nella sua convenienza oggettiva per i creditori. Decisiva è la valutazione sul cram down fiscale: il trattamento riservato...

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