Procedure concorsuali 01 Dicembre 2023

Cram down fiscale vietato per i concordati in continuità

Nel concordato in continuità il Codice della crisi non consente al Tribunale di convertire il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti pubblici in voto favorevole per raggiungere le maggioranze necessarie a omologare comunque una proposta migliore di quella liquidatoria.

Il legislatore preso atto dell’atteggiamento “ostruzionistico” dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti previdenziali aveva previsto nella vecchia Legge Fallimentare l’art. 182-bis per cui “Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale … e quando, … , la proposta di soddisfacimento … è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Disposizione definita dalla prassi come “cram down fiscale”, in quanto il voto non espresso (che vale voto contrario) o espresso negativamente da parte degli Enti veniva trasformato dal Tribunale forzosamente in positivo per consentire comunque di omologare un concordato ritenuto migliore di un fallimento. Tale disciplina era pacificamente adottabile indistintamente per i concordati liquidatori e in continuità. La normativa è stata trasfusa anche nel Codice della crisi all’art. 88, c. 2-bis, purtroppo con un testo differente: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle...

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