L’art. 3 D.Lgs. 148/2026 (decreto correttivo Omnibus) interviene su un tema che aveva generato notevoli incertezze applicative dopo la riforma del lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. 192/2024: il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta acquistati da professionisti. La disposizione assume particolare rilevanza perché modifica l’impostazione derivante dal nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, introdotto proprio dal D.Lgs. 192/2024, e supera espressamente l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di bonus edilizi (risposta n. 6/E/2026).
Con l’introduzione dei nuovi cc. 3-quater e 3-quinquies dell’art. 54 del Tuir, il legislatore stabilisce che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non concorrono più alla formazione del reddito professionale ordinario. La disposizione include espressamente anche i crediti derivanti dagli incentivi edilizi disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020, quali superbonus, bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus facciate, bonus barriere architettoniche e altri crediti cedibili analoghi.
La scelta legislativa consiste nel qualificare tali proventi come componente autonomo assoggettato a un’imposta sostitutiva del 26%, mutuando il trattamento previsto per numerose categorie di redditi di natura finanziaria. Il legislatore prende quindi le distanze dalla logica dell’onnicomprensività e introduce una disciplina speciale che sottrae tali utili al regime ordinario del reddito di lavoro autonomo.
Particolarmente significativa è la disciplina della compensazione. Il decreto precisa che, quando il credito viene utilizzato in compensazione anziché ceduto, il differenziale positivo deve essere determinato facendo riferimento alla quota del costo di acquisto proporzionalmente riferibile all’importo compensato nel singolo periodo d’imposta. In altre parole, il costo sostenuto per acquisire il credito non viene dedotto integralmente nell’esercizio di acquisto, ma ripartito lungo il periodo di utilizzo del credito stesso, consentendo la corretta determinazione del differenziale imponibile.
La riforma mantiene tuttavia una rilevante eccezione. I crediti d’imposta che costituiscono direttamente il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale continuano a essere attratti nel reddito di lavoro autonomo. In tali casi, la compensazione del credito assume natura analoga all’incasso del compenso e il relativo valore continua a concorrere alla formazione del reddito professionale secondo le regole ordinarie.
Sotto il profilo sistematico, la disposizione realizza una distinzione tra 2 fattispecie profondamente diverse:
- da un lato, i crediti acquistati sul mercato o acquisiti come investimento, il cui differenziale genera un provento assimilabile a un rendimento finanziario;
- dall’altro, i crediti ricevuti quale corrispettivo dell’attività professionale, che mantengono invece la natura di compenso professionale.
La decorrenza della norma è anch’essa particolarmente rilevante. Il nuovo regime si applica ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (12.08.2026). Tuttavia, il legislatore consente ai professionisti di estendere facoltativamente la nuova disciplina anche ai crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, mediante presentazione di dichiarazione integrativa. Rimane però esclusa qualsiasi possibilità di rimborso delle imposte eventualmente già versate in applicazione del precedente inquadramento fiscale.
