HomepageFiscoAccertamento, riscossione e contenziosoCrediti d’imposta inesistenti e non spettanti: differenza più chiara
Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Dicembre 2023
Crediti d’imposta inesistenti e non spettanti: differenza più chiara
La Cassazione ha specificato che l’uso compensativo di crediti d’imposta deve in ogni caso e, quindi, anche in mancanza dei relativi presupposti costitutivi, essere inteso come non spettante se accertabile attraverso i controlli automatizzati.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamate a tracciare lo spartiacque tar crediti d’imposta inesistenti e crediti d’imposta non spettanti, con la sentenza 13.12.2023, n. 34419 ha specificato che l’uso compensativo ha ritenuto di ancorare il paradigma dei primi oltre che ad una dimensione “non reale”, “non vera”, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazione fraudolenta (come peraltro già in tal senso si evinceva dal contenuto della Relazione illustrativa di accompagnamento al D.L. 185/2008), anche allo specifico elemento autonomo e di portata generale rappresentato dall’obiettiva percettività del suo presupposto costitutivo. Sul piano pratico/applicativo l’assenza strutturale dell’elemento costitutivo si ha ogniqualvolta la situazione giuridico-creditoria non risulta emergere dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente in quanto in alcun modo documentata.
Per la Corte di Cassazione tale elemento informativo-documentale non si aggiunge, in funzione delimitativa, alla definizione di credito inesistente, ma piuttosto partecipa della stessa nozione di credito inesistente e a tal proposito si sottolinea come l'art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997 appare chiaro sul punto dove precisa che il credito è inesistente quando, oltre a mancare, in tutto o in parte, del suo presupposto legale, l’inesistenza non deve neppure poter...