Con la sentenza n. 34419/2023 la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla distinzione tra crediti esistenti, ma non spettanti, e inesistenti (per la classificazione si rimanda all’art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997), rilevando che il termine decadenziale “lungo” di 8 anni dell’azione accertatrice deve essere applicato solo per i crediti inesistenti, non già per quelli non spettanti. Dunque, il credito ritenuto inesistente, ma riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati (ex artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 D.P.R. 633/1972), segue il regime del credito non spettante, con applicazione degli ordinari termini decadenziali per l’attività di accertamento.
La vicenda processuale trae origine dal recupero di alcuni crediti non spettanti per i quali il contribuente eccepiva la decadenza dell’azione di recupero da parte dell’Ufficio: poiché, secondo il contribuente, la contestazione atteneva a crediti non spettanti, l’atto avrebbe dovuto essere emesso entro i termini ordinari di cui all’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973, ovvero entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ciò in quanto, solo per i crediti inesistenti l’atto di recupero può essere notificato entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
La pronuncia in esame conferma che il termine decadenziale...