Ai sensi dell'art. 101 L.F. le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a 18 mesi. Decorso tale termine e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con il provvedimento n. 16218/2015, ha rilevato, tra l'altro, che ai crediti sopravvenuti non si applica il termine di decadenza di 12 (o sino a 18) mesi, di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 101 L.F. Infatti, in mancanza di un'esplicita indicazione testuale, ciò s'impone per ragioni di ordine logico-sistematico. Nuovi crediti concorsuali possono sorgere (nei casi previsti dalla legge) durante tutto l'arco della procedura fallimentare, anche in fasi assai avanzate della stessa (l'art. 70, c. 2 L.F., riguardante le conseguenze dei giudizi di revoca degli atti pregiudizievoli per i creditori, che normalmente durano...