Se da un lato non vi è dubbio che i crediti afferenti i finanziamenti conferiti dai soci alla società soggetta alla procedura concorsuale, siano postergati rispetto alla soddisfazione degli ulteriori creditori, dall’altro lato, occorre verificare se questi soggetti possono esprimere il proprio voto nell’ambito della procedura. L’analisi non può che partire dalla pronuncia della Corte di legittimità con cui è stato stabilito che i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, c. 1, lett. c), L.F., vanno formate le classi (così, Cassazione sent. 4.02.2009, n. 2706). Tuttavia, nulla vieta che tali creditori siano inseriti in un’apposita classe.
La collocazione di questi creditori in una classe ad hoc, comporta notevoli conseguenze in ordine al diritto di voto esercitabile. Con la sentenza 16348/2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in mancanza di una norma espressa, non si possa affermare che i creditori postergati debbano essere sempre esclusi dal voto, in quanto indifferenti all’esito della proposta concordataria, dovendosi al contrario ritenere che il creditore postergato - il quale è pur sempre un creditore del proponente - abbia comunque un...