Accertamento, riscossione e contenzioso 21 Agosto 2025

Crediti R&S “non spettanti”: obbligo di contraddittorio

La C.G.T. di Gorizia (sentenza n. 26/2025) ribadisce l’obbligo del contraddittorio anche nei recuperi di crediti R&S “non spettanti” ma documentati, escludendo che tale garanzia valga solo per i crediti inesistenti. L’omissione del confronto comporta l’illegittimità dell’atto.

Con la sentenza n. 26/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia si è espressa su una questione cruciale per la prassi dell’Amministrazione Finanziaria: la necessità di garantire il contraddittorio preventivo anche nei procedimenti finalizzati al recupero di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo che l’Agenzia ritenga “non spettanti”.I giudici hanno posto l’accento sulla distinzione fondamentale tra 2 tipologie di crediti: quelli non spettanti, ossia originati da spese effettivamente sostenute ma ritenute non ammissibili, e quelli inesistenti, privi di qualsiasi riscontro documentale o associati a condotte fraudolente. Tale differenziazione ha risvolti pratici rilevanti: solo nel caso di crediti inesistenti può essere legittimamente escluso il contraddittorio, in deroga a quanto previsto dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).Nel caso concreto, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 6-bis, rilevando che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’atto di recupero relativo a crediti maturati negli anni 2015 e 2016 senza attivare un reale contraddittorio preventivo. In particolare, pur essendo stato inviato un questionario in data 24.04.2023 e successivamente richiesta un’integrazione documentale via e-mail il 5.10.2023, l’Amministrazione non ha trasmesso né un invito formale al contraddittorio né uno schema d’atto che consentisse al contribuente di replicare in modo...

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