Le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi sulle sorti dei crediti che, nonostante siano sub iudice, non sono stati compresi nel bilancio finale di liquidazione.
Il bilancio di liquidazione è redatto, ai sensi dell’art. 2490 c.c., dai liquidatori, i quali, incaricati del compito di dare continuità ai bilanci sociali, devono presentarlo alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, e comprende sia la frazione d’anno anteriore alla causa di scioglimento, sia quella successiva. Come noto, la procedura di liquidazione termina con redazione, da parte dei liquidatori, del bilancio finale di liquidazione. A mente di quanto previsto dai principi generali, una liquidazione può dirsi tecnicamente conclusa quando tutti i crediti sono stati riscossi, i beni sono stati monetizzati e tutti i debiti sono stati pagati, senza residui di alcun tipo. Nella prassi, però, possono esistere numerosi casi in cui non è concretamente possibile estinguere del tutto i debiti o riscuotere del tutto i crediti, tra cui la presenza, appunto, di crediti inesigibili. Un problema non agevole da risolvere, per la presenza di un contrasto giurisprudenziale in atto, si presenta sulla possibilità di configurare una tacita rinuncia ad alcuni dei crediti della società, sub iudice e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal Registro delle Imprese in pendenza di una lite, con la conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.Nel caso presentato alla Corte di Cassazione, una società ha agito nei confronti di una banca per ottenere la...