Ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, L.F., le domande di insinuazione al passivo possono essere presentate oltre il termine di 12 mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, qualora il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile, fino a quando non siano esaurite le attività del riparto. Da ciò deriva che il creditore, che non si è potuto attivare senza sua colpa, può presentare istanza di insinuazione al passivo anche quando gli sarebbe precluso per il decorso del termine.
La non imputabilità cui fa riferimento la norma deve essere intesa in senso elastico e il ritardo non deve essere riferibile a colpa del creditore e dunque non riconducibile a incuria, negligenza, trascuratezza e malafede, ma ricollegabile a un fatto involontario, dovuto a forza maggiore, caso fortuito o errore incolpevole di fatto. Di conseguenza, si devono ritenere irrilevanti la complessità dell’organizzazione interna del creditore o l’intervenuto mutamento giurisprudenziale circa la necessità di proposizione della domanda da parte dell’istante (Trib. Novara 5.12.2012).
Se causa del ritardo non imputabile al creditore può essere sicuramente il mancato invio, per il curatore, della comunicazione ex art. 92 L.F., ciò non toglie che, anche in tal caso, la prova di avere avuto comunque conoscenza del fallimento determina l'inammissibilità del...