La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 6.09.2023, n. 25977, ha stabilito che è nulla la clausola che esclude il rimborso perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
L’art. 8 direttiva 87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”. In particolare, l’art. 1 ha introdotto il concetto di “costo totale del credito al consumatore”, nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. L’art. 18 L. 142/1992 ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
La norma definisce il credito al consumo come la concessione nell’esercizio di un’attività commerciale...