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Diritto
16 Marzo 2020
Credito del subappaltatore non prededucibile in caso di fallimento
Se il contratto di appalto diventa inefficace "ex nunc" e, dunque, non più eseguibile, al curatore spetta il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento; la stazione appaltante può rifiutare il pagamento delle opere ineseguite o eseguite non a regola d'arte.
Il codice degli appalti del 2016 prevede il pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori "dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente".
In caso di fallimento dell’appaltatore (subappaltante) la giurisprudenza di legittimità si era orientata nel senso che laddove la stazione appaltante avesse sospeso il pagamento a favore dell'appaltatore, l'unico modo per sbloccare detta sospensione fosse quello di riconoscere al credito del subappaltatore il beneficio della prededuzione, al fine di favorire il pagamento da parte della stazione appaltante e, di conseguenza, di incrementare l'attivo della massa fallimentare, nell'interesse dell'intero ceto creditorio. Secondo quest'orientamento, il meccanismo configurato dall'art. 118, c. 3 del codice degli appalti determinerebbe una "condizione di esigibilità" del pagamento da parte della stazione appaltante anche in caso di sopravvenuto fallimento dell'appaltatore, con la conseguenza che il soddisfacimento del subappaltatore si porrebbe quale momento imprescindibile, in quanto consentirebbe all'appaltatore...