Procedure concorsuali 27 Dicembre 2024

Credito di MCC e SACE nella liquidazione giudiziale

Nell’ambito della liquidazione giudiziale il credito di MCC e SACE va collocato in privilegio come previsto ex lege.

A fronte dell’insolvenza dell’impresa debitrice, la banca finanziatrice è tenuta ad avviare le procedure per il recupero dell’intera esposizione debitoria e a procedere con l’escussione del Fondo di Garanzia. In caso di apertura della liquidazione giudiziale, l’istituto di credito è tenuto a presentare l’insinuazione al passivo entro un determinato previsto a pena di decadenza della garanzia.A tal punto occorre distinguere due scenari differenti:- il pagamento da parte del Fondo interviene prima dell’ammissione al passivo;- il pagamento interviene dopo l’ammissione (o esclusione) al passivo.Se il pagamento avviene prima, è possibile che sia la banca che il garante pubblico presentino la propria domanda di ammissione, dove però il Fondo chiederà l’ammissione in privilegio ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 di quanto liquidato in favore della banca, mentre quest’ultima richiederà l’ammissione in via chirografaria del residuo credito, al netto del pagamento ricevuto (Cass., sentenza 27.12.2023, n. 35961). Nel secondo caso, invece, la banca finanziatrice ha già presentato l’insinuazione al passivo dando atto che il credito è coperto da garanzia pubblica e che, successivamente, a seguito della liquidazione della perdita, il Fondo provvederà a surrogarsi per la parte di credito erogata, informando gli organi della procedura che la riscossione del credito pubblico assistito da privilegio generale verrà affidata all’Agente della riscossione. Pertanto,...

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