Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Gennaio 2024
Credito d’imposta non spettante o inesistente, novella infinita …
Continua l’incertezza interpretativa sulla natura del credito d’imposta “recuperato”, nonostante l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. E non solo: la riforma fiscale (per ora) aggiunge incertezza …
La qualificazione attribuita al recupero del credito d’imposta non è di poco conto: l’indebita fruizione di un credito inesistente, infatti, comporta una sanzione amministrativa dal 100% al 200%, l’impossibilità di rimediare con gli istituti del ravvedimento operoso e della dichiarazione integrativa, nonché la reclusione da 6 mesi a 6 anni qualora l’importo indebitamente fruito superi 50.000 euro nel singolo periodo d’imposta. Infine, i termini di accertamento si prescrivono entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo. Nell’ipotesi, invece, di contestazione di un credito d’imposta non spettante, l’impianto sanzionatorio è notevolmente mitigato: sanzione amministrativa che scende al 30%, possibile accesso al ravvedimento operoso e alla dichiarazione integrativa, reclusione da 6 mesi a 2 anni se la violazione eccede 50.000 euro, mentre i termini prescrizionali di accertamento scadono entro la fine del quinto anno successivo.
Così sintetizzate le differenze fra le due fattispecie, gli uffici sembrano ignorare (o disattendere) il chiaro principio enunciato dal diritto vivente e confermato, come di seguito evidenziato, dalle Sezioni Unite della Cassazione: è inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costituivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli esperiti dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare,...