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Accertamento, riscossione e contenzioso 04 Agosto 2026

Credito esistente compensato senza dichiarazione: sanzione esclusa

Con l'ordinanza n. 23911, depositata il 23.07.2026, la Cassazione ha escluso l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di compensazione di un credito Iva maturato in un’annualità già sanzionata per omessa dichiarazione.

Con l'ordinanza 23.07.2026, n. 23911 la Corte di Cassazione è tornata sul tema, assai frequente nella prassi, della sanzionabilità della compensazione in F24 di un credito Iva maturato in un'annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa o presentata oltre i 90 giorni. Nel caso esaminato, la società aveva esposto e parzialmente compensato nella dichiarazione Iva relativa al 2014 un'eccedenza formatasi nel 2013, annualità per la quale la dichiarazione non era stata presentata. L'Ufficio, pur avendo riconosciuto, in sede di riscontro documentale, la sussistenza sostanziale del credito e del diritto di detrazione, aveva irrogato, oltre alla sanzione per omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 471/97, definita con acquiescenza dalla contribuente, l'ulteriore sanzione per indebita compensazione (ex art. 13 del medesimo decreto). Tale tesi era stata avallata dalla CTR del Veneto.La Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello sulla base di 2 diverse motivazioni. In primo luogo, è stato rilevato che l’art. 13, c. 4, che definisce il credito non spettante come quello utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, è stato introdotto dal D.Lgs. 158/2015 con effetto dal 1.01.2016 e, configurando una nuova fattispecie sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione retroattiva, non operando il favor rei. In secondo luogo, è stata evidenziata la necessità di distinguere le anomalie che riguardano...

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