La C.G.T. di Caserta (sent. 27.02.2026, n. 854) ha annullato un atto di recupero del credito d’imposta per la formazione del personale, riconoscendo piena efficacia alla sentenza penale di assoluzione resa con formula “il fatto non sussiste”.
Vicenda processuale - Il contribuente impugnava l’atto di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita compensazione, nella dichiarazione 2022, del credito d’imposta PNRR per la formazione del personale relativo all’anno 2021. La difesa evidenziava come, sugli stessi fatti, il GUP del Tribunale di Napoli avesse assolto l’imprenditore con sentenza pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” all’esito di giudizio abbreviato.Secondo il ricorrente, tale decisione penale doveva avere efficacia vincolante nel giudizio tributario ai sensi dell’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, oggi trasfuso nell’art. 119 del Testo Unico della giustizia tributaria. L’Agenzia delle Entrate si costituiva sostenendo che l’efficacia vincolante opera solo per le sentenze dibattimentali e contestando l’effettività della formazione, richiamando dichiarazioni rese da alcuni dipendenti alla Guardia di Finanza.Soluzione dei giudici - Il collegio campano, costituito dalla XI Sezione della Corte di giustizia di Caserta, con sentenza 27.02.2026, n. 854, ha accolto integralmente il ricorso. Il contribuente aveva prodotto in giudizio ampia documentazione attestante lo svolgimento della formazione costituita da contratti con enti accreditati, pagamenti tracciati, registri e attestazioni delle lezioni svolte in videoconferenza. Tale materiale probatorio era stato valutato anche dal giudice penale, che aveva escluso qualsiasi ipotesi di frode, rilevando che la maggior...