Imposte dirette 26 Giugno 2024

Credito da super Ace senza visto di conformità

L'utilizzo in compensazione del credito da super Ace non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 21.06.2024, n. 139.

Com’è noto, in linea generale, secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 574 L. 147/2013, l’obbligo di apposizione del visto di conformità in dichiarazione riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed Irap che emergono dalla dichiarazione e che sono utilizzati in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997) nel modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui. Considerato che la norma richiama espressamente i crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed Irap, l'obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d'imposta il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali (a conferma si veda: circ. Ag. Entrate 25.09.2014, n. 28/E). Stante quanto sopra, nella risposta all’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che: (in linea generale) sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi (e relative addizionali) quali, ad esempio, i crediti di natura strettamente agevolativa; (coerentemente con il punto precedente) il credito c.d. “super ACE” deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è...

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