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Procedure concorsuali
23 Agosto 2025
Creditore corresponsabile del dissesto del sovraindebitato
Chi ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il Codice della Crisi impedisce al creditore corresponsabile del dissesto che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento (o il suo aggravamento) o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma soltanto qualora la contestazione riguardi la convenienza della proposta.Come noto, il citato articolo stabilisce che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito”.Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale disciplina non si applica allorché l’opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, la meritevolezza del debitore, così come delineata dall’art. 69, c. 1, CCII secondo cui “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se ha determinato la situazione di...