Nell'ambito di una procedura fallimentare, a seguito dell'approvazione del piano di riparto, della mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, e, infine, della chiusura della procedura fallimentare, matura a carico dei creditori concorrenti una vera e propria preclusione a far valere in separato giudizio le proprie ragioni su rapporti giuridici ormai definiti nell'ambito della stessa procedura, con la conseguente inammissibilità sia della domanda di restituzione dell'indebito che di quella di ingiustificato arricchimento, svolte in separato giudizio. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 4.12.2019, n. 31659) ha rigettato il ricorso presentato dalla società cessionaria di un credito, che lamentava taluni vizi nella distribuzione dell'attivo fallimentare, che avrebbero leso le proprie ragioni di credito, con il contestuale arricchimento, senza giusta causa, di un'altra società. Tuttavia, la ricorrente, non avendo impugnato il piano di riparto del fallimento, ha perso qualsiasi possibilità di contestare la validità degli atti compiuti nel corso della procedura medesima.
Tale motivazione prende spunto dalla definizione secondo cui quella fallimentare è una procedura esecutiva collettiva e, per tale motivo, alla stessa vanno applicate le regole dettate per le procedure esecutive. Infatti, se è pur vero che la legge non attribuisce efficacia di giudicato al provvedimento...