Ai sensi dell'art. 184, c. 1 L.F., il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, a prescindere dal fatto che abbiano espresso il voto in maniera negativa, si siano astenuti, siano stati esclusi dal voto o non siano stati convocati all'adunanza perché non inseriti nell'elenco dei creditori (Cassazione, sent. 15.04.1998, n. 3800). In buona sostanza, il provvedimento di omologa, in conformità con il principio della “par condicio creditorum”, rende obbligatorio il piano e la proposta concordataria, così come presentati dal debitore, per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura concorsuale (sia che si tratti di concordato in continuità che liquidatorio), anche se i medesimi non avessero partecipato alla procedura (c.d. effetto esdebitatorio del concordato).
D'altro canto, nella fase esecutiva che segue il provvedimento di omologazione, il commissario giudiziale (o il commissario liquidatore, se nominato) hanno il solo onere di sorvegliare sul corretto adempimento delle obbligazioni discendenti dal piano di concordato, con le modalità stabilite nel citato provvedimento di omologa (Cassazione civile sez. I, 17.06.1995, n. 6859), e di porre in essere le attività connesse con la liquidazione degli asset di proprietà della società in concordato, al fine di reperire le risorse necessarie per il pagamento dei creditori. Peraltro, a differenza da quanto accade...