Accertamento, riscossione e contenzioso
31 Luglio 2026
Cripto-attività e accertamento: contestazioni del Fisco e difese
Dal 2026, DAC8 e aliquota al 33% intensificano i controlli sulle cripto-attività. L'analisi delle contestazioni tipiche dell'Agenzia delle Entrate, del nodo del costo non documentato ex art. 68, c. 9-bis Tuir e delle strategie difensive.
Il 2026 ha segnato un punto di svolta nei rapporti tra detentori di cripto-attività e l’Amministrazione Finanziaria: all'aumento dell'imposta sostitutiva al 33% (26% per gli e-money token in euro) e all'abolizione della franchigia di 2.000 euro si è affiancata l'operatività della direttiva DAC8, recepita con il D.Lgs. 194/2025: i prestatori di servizi in cripto-attività rilevano dal 1.01.2026 dati e operazioni dei clienti e li trasmettono all'Agenzia delle Entrate (provv. 22.06.2026, prot. 186865), con primo invio entro il 30.06.2027. L'incrocio automatico dei flussi con i quadri RW e RT renderà sistematici i controlli. In questo contesto è possibile individuare 4 possibili filoni di contestazioni. Il primo è costituito dall'omesso monitoraggio nel quadro RW, sanzionato dal 3% al 15% del valore non dichiarato. La giurisprudenza di merito (CGT Modena, sent. n. 582/2025) ritiene che questo obbligo sussista anche per le annualità anteriori alla riforma del 2023, trattandosi di attività estere di natura finanziaria; nello stesso senso il TAR Lazio (sent. n. 1077/2020) ha avallato le istruzioni al quadro RW comprensive delle valute virtuali già dal 2018, e la Cass. (n. 28077/2024) ha riconosciuto la natura sostanziale della violazione consistente nell’omessa compilazione del quadro RW. In difesa resta però il contrasto della giurisprudenza di merito anteriforma, che fonda l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa (ex art. 6, c. 2 D.Lgs. 472/1997) ai fini della...