RICERCA ARTICOLI
Diritto 30 Agosto 2022

Criptovalute, iscrizione al registro OAM

Il D.M. 13.01.2022 ha indicato le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, all’uopo iscrivendosi ad un apposito Registro.

In particolare, l’art. 3 del D.M. stabilisce che l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. Tale obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. In caso di mancato rispetto del termine per l’iscrizione, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo. La comunicazione è effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.