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Lavoro 05 Settembre 2023

Crisi di liquidità non giustifica l’omesso versamento dei contributi

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non può trovare alcuna attenuante nella “crisi di liquidità” in quanto il datore di lavoro agisce con la consapevolezza del dolo.

Con la sentenza 30.07.2023, n. 32967 la Cassazione torna a pronunciarsi sul reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali analizzando il caso del datore di lavoro che, avendo provveduto al calcolo delle competenze dovute ai lavoratori e alla denuncia delle medesime con il flusso UniEmens, non ottemperava al versamento delle ritenute previdenziali di legge giustificando il comportamento in ragione di una crisi di liquidità. Anche alla luce delle recenti modifiche operate al sistema sanzionatorio per omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 23 L. 85/2023, è interessante la disamina compiuta dalla Suprema Corte che giunge alla decisione di non ritenere giustificabile l’omesso versamento in relazione all’incapacità finanziaria adeguata a garantire tanto il pagamento delle retribuzioni nette che il versamento delle ritenute operate al lavoratore, considerato che quest’ultime operate al lavoratore costituiscono un’inscindibile parte della medesima retribuzione (lorda) su cui le ritenute stesse sono state calcolate. Il giudice ermellino ribadisce che l’inderogabile obbligo del datore di versare le ritenute previdenziali operate al lavoratore sorge automaticamente con il pagamento delle retribuzioni al lavoratore in quanto il meccanismo della sostituzione d’imposta pone in capo al datore di lavoro un diritto di rivalsa ex lege permettendogli l’anticipata "costituzione della provvista...

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